AVVOCATI: aggiornamento professionale e formazione continua

Nell’esercizio della professione ogni avvocato è tenuto a rispettare il principio di competenza. Tutto ciò si giustifica nell’interesse, di carattere generale e pubblico, a garantire ed assicurare la corretta prestazione professionale e la migliore amministrazione della giustizia.

Il dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua – da ritenersi certamente connaturale nell’esercizio di una professione intellettuale delicata come quella forense – è riconosciuto nell’art. 15 del codice deontologico forense il quale statuisce che

l’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Vièpiù che tale dovere è stato elevato a rango di norma ordinaria, essendo stato espressamente inserito nell’art. 11 della nuova legge di riforma dell’ordinamento professionale forense n. 247 del 2012.

La legge n. 247 del 2012 nel porre il preciso obbligo dell’avvocato e del tirocinante abilitato al patrocinio a provvedere al proprio aggiornamento professionale attraverso la formazione continua rinviava, sotto un profilo attuativo, al CNF la regolazione di modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e la organizzazione dell’attività di aggiornamento.

Il CNF vi ha provveduto con la emanazione del Regolamento n. 6/2014. È proprio tale ultimo regolamento, come poi successivamente emendato e corretto, che contiene, in concreto, la disciplina della formazione continua dell’avvocato.

In primo luogo va precisato che l’obbligo formativo non riguarda tutti i professionisti perché alcuni sono esentati. Precisamente, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento n.6/2014 sono esonerati dall’obbligo della formazione continua

gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza; c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero; d) cause di forza maggiore; e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

La disciplina relativa agli esoneri ha sollevato alcune perplessità, essendo piuttosto variegata la casistica delle esenzioni: in alcuni casi l’esonero si giustifica per la sospensione dall’esercizio della professione (ossia per gli avvocati sospesi dalla professione ai sensi dell’art. 20 della legge professionale oppure per quelli eletti in Parlamento), mentre in altri (professori universitari) si giustifica per l’implicito riconoscimento del carattere formativo dell’attività svolta in aggiunta alla professione forense.

Il caso più discutibile appare l’esclusione dall’obbligo formativo degli avvocati che abbiano maturato più di venticinque anni di iscrizione all’albo: è proprio a distanza di anni dall’iscrizione che si manifesta l’esigenza di aggiornamento e di formazione professionale, anche in considerazione dell’ormai conclamata tendenza alla riforma costante del nostro legislatore.

Il dovere di aggiornamento e di formazione previsto dall’art. 15 del codice deontologico forense non pare ammettere deroghe o, meglio, postula che l’aggiornamento professionale venga comunque assicurato. La formazione continua e la maturazione dei relativi crediti formativi è strutturata su un arco di tempo triennale.

Sulla decorrenza del triennio va chiarito che il citato Regolamento n. 6/2014 è entrato in vigore il 01/01/2015, ma ai sensi dell’art. 26 del medesimo Regolamento, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 01/01/2014 per coloro che al momento della sua entrata in vigore risultavano già iscritti negli albi e negli elenchi.

Per coloro che si sono iscritti successivamente alla data del 01/01/2014, il triennio di ‘formazione continua’ inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione (art. 12 Reg. n. 6/2014).

Alla fine del triennio il professionista dovrà aver maturato almeno n. 60 crediti formativi, di cui 9 in deontologia e/o previdenza forense. Pur dovendo totalizzare nel triennio 60 crediti formativi, il minimo richiesto per ciascun anno è di 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie di deontologia e previdenza forense. Ciò significa, dunque, che nel rispetto del minimo previsto di 15 crediti formativi per ciascun anno è possibile conseguire un numero vario e superiore di crediti formativi e poi compensarli tra un anno e l’altro fino al raggiungimento del totale previsto di 60 crediti formativi.

La compensazione dei crediti formativi tra un anno e l’altro non è sempre possibile. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento de quo si può procedere alla compensazione dei crediti formativi fino ad un massimo di 5 per ciascun anno e tra anni consecutivi; non si può procedere a compensazione per i crediti formativi nelle materie obbligatorie (deontologia e previdenza forense) che, dunque, nel triennio dovranno essere sempre pari ad almeno n. 3 per ciascun anno.

L’art. 3 del citato Regolamento precisa molto chiaramente che l’adempimento a tale dovere può ritenersi assolto mediante la partecipazione a convegni e corsi accreditati dai Consigli dell’Ordine Territoriali oppure dal Consiglio Nazionale Forense nonché mediante la partecipazione alle altre iniziative formative specificamente elencate nell’art. 13 del regolamento (fra cui, ad es., la pubblicazione di saggi o articoli a carattere giuridico su riviste specializzate, anche online).

Il Regolamento riconosce espressamente la possibilità di conseguire i crediti formativi anche frequentando corsi a distanza o e-learning, ponendo esclusivamente una limitazione quantitativa: il numero di crediti acquisiti a distanza del triennio non deve superare il 40% del totale.

Stando all’art. 25, decimo comma, del suddetto Regolamento, non solo le violazioni al dovere di aggiornamento e di formazione continua costituiscono illeciti disciplinari ma l’adempimento di tale dovere rappresenta requisito indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione all’albo degli avvocati.