L’art. 844 c.c. sulle immissioni intollerabili è posto a tutela della proprietà nella sua interezza, con riferimento alle multiformi esigenze di vita e piena fruibilità del bene e non solo alla tutela della salute in quanto tale. Lo ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6786 del 2015.
Il caso
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri R.F., RO. FR e C.C. evocavano in giudizio innanzi al G.d.P. di Torino, la Gelateria di T.F. per sentirla condannare alla rimozione di due apparati di ventilazione, facenti parte dell’impianto della gelateria convenuta, fissati alla parete dello stabile condominiale (sotto il balcone degli appartamenti di proprietà degli attori) senza la necessaria autorizzazione del condominio. Inoltre, gli apparati di ventilazione producevano rumori molesti ed immissioni intollerabili ex art. 844 c.c., ledendo altresì il decoro architettonico del fabbricato
La società convenuta negava la propria legittimazione passiva atteso che l’attività della Gelateria de qua, rilevata in affitto, veniva gestita dalla impresa individuale di I.C.. Si costituiva, a seguito di chiamata in giudizio, la impresa indivisuale di I.C. negando ogni addebito: eccepiva la regolarità della installazione degli impianti, la loro necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa oltre che l’assenza di disturbi ed immissioni intollerabili.
Il G.d.P. di Torino, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Gelateria di T.F. s.a.s. accoglieva la domanda attorea ordinando l’immediata rimozione degli apparati di condizionamento d’aria; rigettando però la domanda di risarcimento danni in quanto non provata. L’impresa individuale soccombente proponeva appello.
Il Tribunale adìto, ribaltava la sentenza del giudice di prime cure atteso che, nel giudizio di primo grado, non era stata provata l’intollerabilità delle immissioni e l’effettiva lesione del bene primario della salute. Inoltre qualificava la domanda come diretta a far cessare le immissioni intollerabili di cui all’art. 844 c.c., ritenendo irrilevante sia la questione relativa alle autorizzazioni condominiali, sia la violazione del decoro architettonico dello stabile atteso che tali questioni concernevano “altro genere di vertenze e non la presente”. I signori soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione.
Soluzione adottata dalla Suprema Corte
I Giudici Supremi investiti della questione hanno ritenuto ingiustificabile il rifiuto del giudice d’appello di conoscere gli altri punti della domanda dei ricorrenti quali: la sussistenza o meno di autorizzazioni condominiali per il posizionamento dei ventilatori, la violazione del decoro architettonico dello stabile condominiale. Perlopiù l’affermazione del giudice dell’impugnazione secondo cui tali questioni concernevano “altri generi di vertenze e non la presente” è priva di ogni qualsivoglia supporto giuridico e vìola l’art.112 c.p.c..
Secondo gli Ermellini, il Tribunale ha malo interpretato l’art. 844 c.c. atteso che ha limitato il suo ambito di applicazione alla salute, non ricomprendendovi anche la normale qualità della vita. Difatti, ai sensi dell’art. 844 c.c., il proprietario di un fondo, non può impedire né le immissioni di fumo o di calore né esalazioni, rumori, scuotimenti e altre propagazioni simili provenienti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità anche avendo riguardo alla condizione dei luoghi. Trattasi di una norma che mira alla tutela della proprietà nella sua pienezza, con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene e non solo alla tutela della salute in quanto tale. Per tali ragioni, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale anche per le spese processuali.
In poche parole..
In tema di immissioni intollerabili si devono tutelare anche le esigenze proprie della vita; non solo il diritto alla salute.