La negoziazione assistita

L’istituto della negoziazione assistita – introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 132 del 2014 – è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudizio.

Nello specifico trattasi di un procedimento mediante il quale le parti, cooperando in buona fede e lealtà, tendono al raggiungimento di un accordo onde risolvere amichevolmente un’insorgenda controversia giudiziale tramite l’assistenza di avvocati.

 

[sawarp color=”default”][sawcon title=”Quando è obbligatoria?”]
La negoziazione assistita è obbligatoria e costituisce condizione senza la quale non si può procedere poi giudizialmente in tre ipotesi tassativamente indicate dalla legge. Precisamente per:

  1. controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  2. controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro;
  3. controversie concernenti contratti di trasporto e sub trasporto.

In tali tassative ipotesi, in caso di mancato esperimento del procedimento de quo, il convenuto o il giudice d’ufficio, a pena di decadenza, possono eccepire/rilevare la improcedibilità della domanda non oltre la prima udienza ove il giudice fisserà una successiva udienza assegnando alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.

Negli altri casi la negoziazione assistita è facoltativa ed il suo mancato esperimento non comporta conseguenze sulla domanda giudiziale successiva.

[/sawcon][sawcon title=”Quando è facoltativa?”]
La negoziazione assistita non è mai obbligatoria:

  1. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  2. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696 bis c.p.c.
  3. nei procedimenti in camera di consiglio;
  4. nell’azione civile esercitata nel processo penale;
  5. nei procedimenti in cui la parte può stare in giudizio personalmente;
  6. nei procedimenti concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, per le quali, la negoziazione non costituisce mai condizione di procedibilità della domanda

[/sawcon][sawcon title=”Procedimento”]

Il procedimento di negoziazione assistita inizia con l’invio di un invito a stipulare la convenzione di negoziazione che una parte, per il tramite del proprio avvocato, rivolge alla controparte e finisce con il raggiungimento di un accordo o di un mancato accordo.

L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione equivale a rifiuto dell’invito e che tale rifiuto può essere valutato dal giudice nel successivo giudizio ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642 c.p.c..

L’invito – redatto in forma scritta a pena di nullità – deve essere sottoscritto dalla parte e la sua firma deve essere certificata dall’avvocato che formula l’invito.

Dal momento in cui l’invito è comunicato alla controparte si producono la interruzione della prescrizione e l’impedimento, per una sola volta, della decadenza.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito, la controparte può:

non aderire all’invito à la condizione di procedibilità si considera avverata; la parte può pertanto agire giudizialmente;

rifiutare l’invito à la condizione di procedibilità si considera avverata; la parte può pertanto agire giudizialmente;

aderire all’invito à si dà avvio alla negoziazione.

La adesione deve essere comunicata alla controparte mediante una comunicazione di adesione sottoscritta dalla parte aderente e la sua firma deve essere certificata dall’avvocato che formula l’invito. Gli avvocati predispongono una convenzione di negoziazione assistita che le parti devono sottoscrivere, con la quale si obbligano reciprocamente a negoziare su una determinata controversia onde trovare un accordo per la risoluzione della lite.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs, la convenzione di negoziazione deve precisare:

  • il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura che non deve essere in ogni caso inferiore ad un mese e superiore a tre mesi; termine prorogabile per ulteriore trenta giorni su accordo delle parti;
  • l’oggetto della controversia che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro

Stipulata la convenzione, si apre la fase di negoziazione vera e propria , questa può avere esito positivo o negativo:

  • viene raggiunto un accordo à L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono; esso diviene titolo esecutivo nonché titolo per la iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • Non viene raggiunto un accordo à viene redatta una dichiarazione di mancato accordo che deve essere certificata dagli avvocati designati. Il procedimento di negoziazione si considera esperito; la parte interessata potrà pertanto agire giudizialmente.

[/sawcon][sawcon title=”Approfondimenti”]

Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia alla lettura del testo normativo D.L. 12 settembre 2014, 132 (G.U. 12-9-2014, n. 212), conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10-11-2014, N. 261). – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

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