A decorrere dal 1° gennaio 2018, in Italia è stato sospeso il conio di monetine metalliche di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Lo ha decretato l’art. 13 quater del D. L. del 24.04.2017 n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito in Legge 21 Giugno 2017 n. 50.
Il risparmio, derivante dall’attuazione del decreto de quo, è destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Durante questo periodo di sospensione, allorquando il pagamento viene effettuato integralmente in contanti, l’importo deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi piu’ vicino.
L’arrotondamento concerne meramente l’importo complessivo dello scontrino: non i prezzi dei singoli prodotti. Di contro, l’importo addebitato non subirà alcun arrotondamento in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat.
C’è da preoccuparsi? Sembrerebbe di no. Il corso legale delle monetine è restato impregiudicato: esse spariranno lentamente dalla circolazione per effetto della sospensione del conio senza produrre alcuna conseguenza sull’inflazione. Il monitoraggio è stato affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi chiamato a vigilare sulle variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali nonché a riferire, su base semestrale, al Ministro dello Sviluppo Economico le eventuali anomalie dei prezzi riscontrate.