In data 2 aprile 2019, il Senato, con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astensioni, ha approvato definitivamente la riforma del rito abbreviato, ovvero l’inapplicabilitàdel giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
Che cos’è
Il giudizio abbreviato, disciplinato dagliartt. 438 e ss. c.p.p., è un rito speciale caratterizzato dall’omissione del dibattimento: il procedimento viene definito nella fase dell’udienza preliminare con decisione del giudice la quale viene assunta meramente in base agli atti delle indagini preliminari.
Trattasi di un giudizio di tipo volontario atteso che vi si può accedere meramente su richiesta di parte. Esso ha natura premiale, difatti, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.
Cosa cambia
A seguito del provvedimento di riforma, che ha intaccato gli artt. 438, 441-bis, 442 e 429 del codice di procedura penale, non è più ammissibile il procedimento abbreviato per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo: non si può più beneficiare della sostituzione dell’ergastolo con la reclusione ad anni trenta. Trattasi ad esempio dei delitti di devastazione, saccheggio e strage, omicidio aggravato, nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona.
In caso di tali delitti, il giudice dell’udienza preliminare deve dichiarare inammissibile la richiesta di rito abbreviato posta in essere dall’imputato; tuttavia quest’ultimo, nel corso dell’udienza preliminare, può rinnovare la richiesta finché non siano formulate le conclusioni. Inoltre, qualora si proceda per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice, all’esito del dibattimento, riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, si dovrà comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista dal rito speciale.
Di contro, quando si procede per un delitto non punito con l’ergastolo e si applica il rito abbreviato, è sempre possibile tornare al procedimento penale ordinario se il quadro accusatorio si aggrava e il pubblico ministero contesta un delitto punito con l’ergastolo. La riforma si applica ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In parole povere..
Se in base alla normativa precedente l’imputato che richiedeva il rito abbreviato poteva beneficiare della sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione ad anni trenta, a seguito della riforma non sarà più possibile.
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