La nuova compagna del padre non può postare le foto dei figli minorenni di quest’ultimo senza il previo consenso della mamma dei bambini. Lo ha statuito il Tribunale di Rieti con ordinanza del 7 marzo 2019.
Il caso
Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., la ricorrente adiva il Tribunale di Rieti onde inibire alla nuova compagna del suo ex marito di postare su Facebook immagini e informazioni concernenti i figli minori; figli che, a seguito del divorzio, erano stati affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la madre.
Nel ricorso de quo la donna faceva rilevare che già prima del divorzio l’attuale compagna dell’ex marito era solita pubblicare sul suo profilo Facebook e su altri social networks, le foto dei figli minorenni nonché commenti offensivi a lei indirizzati. Ragion per cui, la mamma dei bambini inoltrava ai responsabili formale diffida, a mezzo lettera raccomandata, a seguito della quale la compagna del marito rimuoveva momentaneamente i commenti e le foto dei bambini per poi riprenderne la pubblicazione oscurando il viso di questi ultimi.
Per tali ragioni, la odierna ricorrente richiedeva, come condizione al divorzio congiunto, l’impegno a non pubblicare foto dei minori sui social se non con il consenso di entrambi i genitori. Ciò nonostante, dopo il divorzio, la pubblicazione riprendeva sia su Facebook sia su Instangram, senza alcun oscuramento neppure del viso.
Il Tribunale di Rieti, rilevata la ammissibilità del ricorso, si è soffermato sulla esistenza dei presupposti dello strumento cautelare, fumus boni iuris e periculum in mora, nel particolare ambito della pubblicazione e divulgazione, a mezzo social networks, di immagini e dati afferenti soggetti minori. In particolare, il giudice di merito, nel richiamare la tutela al diritto all’immagine ex art. 10 c.c., gli artt. 1 e 16, 1° comma, della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, nonché la normativa in materia di privacy (in particolare il combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 del Dlgs. 30.6.2003 n. 196, integrato dal Dlgs. 10.8.2018, n. 101, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679) è giunto a stabilire che sui social networks la pubblicazione di fotografie dei figli minori di anni quattordici è consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi. Tali considerazioni, in punto di fumus boni iuris, appaiono ulteriormente rafforzate dalla condizione avanzata dalla ricorrente in sede di divorzio congiunto.
Per quanto concerne il periculum in mora, il giudice de quo, richiamando anche la più recente giurisprudenza, ha evidenziato la pericolosità della rete internet atteso che il web, consentendo la diffusione di dati personali e di immagini ad alta rapidità, rende difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post. L’inserimento di foto di minori sui social networks costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole atteso che le immagini dei minori ben potrebbero essere utilizzate da soggetti malevoli per trarne materiale pedopornografico da far circolare sulle piattaforme digitali. (Cfr. Tribunale di Mantova 19.9.2017; Tribunale di Roma – Sez. I Civ.- 23 dicembre 2017).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale di Rieti, ritenuta la domanda sorretta dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ha accolto il ricorso, disponendo la rimozione di immagini, informazioni e dati relativi ai minori inseriti sui social networks ed inibendo a soggetti terzi di diffondere le immagini, le informazioni e ogni altro dato relativo ai minori in assenza del consenso di entrambi i genitori. Il giudice di merito ha inoltre determinato, ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di euro 50,00, la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di inibizione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore dei figli minori in solido tra loro, da versarsi su conto corrente intestato ai minori medesimi, con condanna alle spese.
In poche parole..
La madre può far rimuovere la foto dei figli minori postate dalla compagna del padre perché solo con il consenso di entrambi i genitori si possono postare foto dei figli minori di anni quattordici.
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