La presenza di una cicatrice derivante da rimozione di un tatuaggio, in zona visibile del corpo, può essere causa di inidoneità nei pubblici concorsi? Si è pronunciato sul punto il Tar Lazio, sez I Quater, con la sentenza n. 2548 del 25 febbraio 2019.
Il caso
Il sig. F.B., con ricorso ritualmente notificato al Ministero della Giustizia, impugnava il giudizio della commissione medica di seconda istanza che lo giudicava non idoneo, ex art. 123, comma 1, lettera C del decreto legislativo n. 443 del 1992, per “l’assunzione straordinaria nel Corpo di polizia penitenziaria di allievo agente del ruolo maschile” a causa di esiti cicatriziali da rimozione di tatuaggio sull’avambraccio sinistro.
Nel ricorso de quo, il ricorrente, non ravvisando i presupposti per l’esclusione dal concorso, chiedeva l’annullamento del giudizio di non idoneità per violazione di legge ed eccesso di potere atteso che si trattava di un tatuaggio completamente rimosso e, pertanto, non lesivo del decoro e della dignità delle Forze dell’Ordine.
L’art. 123 del D.Lgs. 443/1992 sancisce che i tatuaggi sono motivo di inidoneità solo qualora “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
Spesso, la giurisprudenza amministrativa, tenendo conto della possibilità che l’immagine del poliziotto possa essere deturpata dalla presenza di un tatuaggio in una zona visibile, giustifica l’esclusione di un candidato da un pubblico concorso prescindendo dall’analisi sulla personalità abnorme. (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22/09/2016, n. 9903).
Nel caso di specie, non è stata perpetrata nessuna lesione al decoro e alla dignità delle Forze dell’Ordine atteso che il ricorrente aveva completamente rimosso il tatuaggio con uno specifico trattamento sanitario del tutto privo di contenuti offensivi o comunque idoneo a screditare le forze di polizia. Difatti, all’atto della visita di idoneità, il tatuaggio non era più visibile. Ragion per cui, non vi era alcun presupposto per la valutazione di non idoneità non essendo contemplata, tra le cause di esclusione da un concorso pubblico, la presenza di cicatrici derivanti dalla rimozione di un tatuaggio. Per tali ragioni, il Tar Lazio, annullando il provvedimento impugnato, ha accolto il ricorso posto in essere dal ricorrente, riammettendolo così alla prosecuzione del concorso.
In poche parole..
Il Tar Lazio, sez I Quater, con la sentenza n. 2548 del 25 febbraio 2019, ha stabilito che la presenza di una cicatrice, derivante dalla rimozione di un tatuaggio, collocata in una zona visibile del corpo, NON può giustificare causa di esclusione da un concorso pubblico perché né la legge né la giurisprudenza amministrativa, nei suoi precedenti, lo prevedono.