Nel processo civile il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può discrezionalmente autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale scritta. L’assunzione della testimonianza de qua è fornita dal teste al di fuori delle aule di tribunale su un apposito modulo di testimonianza predisposto dal Ministero della Giustizia (D.M. Giustizia – 17 febbraio 2010). Trattasi di una delle novità più significative introdotte dalla riforma sulla razionalizzazione del processo ex L. 69/2009. La testimonianza scritta è disciplinata all’articolo 257 bis c.p.c. e nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile all’art. 103 bis.
Procedimento
La parte che ne ha richiesto l’assunzione, autorizzata dal giudice, deve predisporre, ex art. 103 bis comma 1 dispo. att. c.p.c., il modello di testimonianza che deve contenere:
- un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia;
- le istruzioni che il testimone deve eseguire per la compilazione del modello;
- l’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente;
- idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico;
- l’ammonimento del testimone e la formula del giuramento ex art. 251 c.p.c. nonché l’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 c.p.p.;
- lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone;
- la richiesta di dichiarare eventuali rapporti personali o di parentela, affinità, affiliazione, dipendenza ex art. 252 c.p.c.;
- la trascrizione dei quesiti ammessi;
- l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
La parte interessata, dopo aver così predisposto il modello di testimonianza, deve notificarlo al testimone.
Il testimone
Il testimone deve rendere la deposizione, entro il termine stabilito dal giudice, compilando l’apposito modello; seguendo le istruzioni a lui notificate con il modello di testimonianza. Il modello de quo deve essere compilato in ogni sua parte con risposta separata a ciascuno dei quesiti.
Quando il teste non è in grado di rispondere, è tenuto comunque ad indicare, nell’apposito spazio, le ragioni della mancata risposta. Deve, inoltre, al termine di ogni risposta, sottoscrivere la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e, infine, deve spedire l’intero modulo in busta chiusa con plico raccomandato al giudice competente o può depositarlo direttamente alla cancelleria del giudice.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto.
Se il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, può essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000 euro. Inoltre, qualora egli compili il modulo con risposte false oppure omette volontariamente di rispondere in modo completo alle domande formulate, commette il reato di falsa testimonianza ai sensi dell’articolo 372 del codice penale.
Il giudice
Il giudice, esaminate le risposte e le dichiarazioni rese dal testimone, ai fini del suo convincimento, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
In poche parole..
Quando vi è il consenso delle parti e l’autorizzazione del giudice, si può ricorrere alla testimonianza scritta: il testimone può fornire la sua testimonianza, al di fuori delle aule di tribunale, su un apposito modulo predisposto dal Ministero della Giustizia da compilare in ogni sua parte.